APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL 30 ottobre 2020
VERSIONE DEL 30 OTTOBRE DEPOSITATA IL 18 gennaio 2021 IN REGIONE
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM ODV– ONLUS
Art. 1 – Denominazione e sede
L’Ente del terzo settore denominato “CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO ONLUS” in sigla: CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM ODV ONLUS è una
associazione non riconosciuta senza finalità di lucro, apartitica e aconfessionale, costituita, nel rispetto del
Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia.
L’Organizzazione ha sede legale in via Torre Belfredo 4/3 nel comune di Venezia.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
Art. 2 – Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo
3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge 405/75 disciplinante l’attività dei
Consultori familiari, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto redatto dal Consiglio Direttivo per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, le attività ed i rapporti dei soci del Consultorio.
Art. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale
di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Art. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
Art. 5 – Finalità e Attività
L’organizzazione ha per scopo la promozione umana della persona ispirandosi ai valori cristiani e ai principi
democratici e aderisce alla U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) nazionale
condividendone gli scopi.
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati sono:
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a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
mediante la realizzazione delle seguenti azioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- – La formazione graduale e armonica delle persone e delle relazioni interpersonali;
- – Servizio consultoriale che si qualifica nell’aiuto offerto alle coppie ed ai singoli in ordine alla
prevenzione e soluzione dei problemi personali, prematrimoniali e familiari, relazionali con particolare
attenzione alle famiglie, giovani, minori ed alle loro condizioni. - – Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione su problematiche relazionali nella famiglia
e più in generale, nei contesti sociali. - – Attività di formazione e di aggiornamento rivolte alle famiglie, ai singoli, agli operatori sociali e
gruppi sociali e ai volontari. - – La ricerca sociologica e la formazione culturale e professionale – anche in collegamento con altre
istituzioni educative e sociali del territorio – al fine di garantire la migliore rispondenza possibile del
servizio ai bisogni della collettività. - – La consulenza familiare e l’assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, per problemi relativi
alla dimensione etica, psicologica, pedagogica, sessuale, dei rapporti educativi, sociale e legale; - – La mediazione familiare;
- – La prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale;
- – La istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, coppie, animatori e operatori sociali e
consultoriali e adulti; - – La sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio
consultoriale; - – La collaborazione con Enti, Gruppi, o Associazioni aventi finalità analoghe, anche mediante la
prestazione dell’opera dei propri associati, sempre in riferimento agli intenti specifici del Centro di
consulenza stesso.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
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L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Dlgs.
117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento al
territorio della provincia di Venezia.
Art. 6 – Associati
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche di maggiore età che ne
condividano gli scopi e che si impegnino concretamente per realizzarli secondo i fondamenti della Charta
dell’Ucipem. L’attività del Consultorio è svolta dai soci i quali, nell’ambito delle loro inclinazioni e delle loro
competenze, prestano la loro attività gratuitamente quali consulenti familiari/Consuelling e, a bisogno, altre
figure professionali quali psicologi psicoterapeuti, pedagogisti, avvocati, personale di segreteria.
All’interno del Consultorio si distinguono quindi le seguenti categorie:
a. Soci ORDINARI: Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse diretto o indiretto
alla realizzazione degli scopi sociali dell’Associazione, coloro che vogliono contribuire materialmente o
idealmente alle finalità della stessa.
b. Soci SOSTENITORI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che oltre al versamento del
contributo associativo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono finanziariamente a sostenere
l’Associazione.
c. OPERATORI e COLLABORATORI: Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano nelle attività
specifiche del Consultorio, quali a titolo esemplificativo: servizio di consulenza, attività di formazione
all’interno del territorio, ecc., ovvero che prestano la propria competenza professionale per sostenere
l’attività del Consultorio stesso.
d. Soci ONORARI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno reso particolari servizi
all’Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
Art. 7 – Ammissione
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all’organizzazione dopo aver
partecipato all’attività del Consultorio per un anno, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad
osservare il Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell’organizzazione.
E’ compito del Consiglio Direttivo di valutare la richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal
Regolamento interno, ratificata dalla Assemblea degli associati nella prima riunione utile. Nel caso la
domanda venga respinta, l’organizzazione entro 60 giorni dovrà motivare per iscritto la non ammissione
mediante lettera e l’interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione sul quale si
pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria.
La qualifica di associato sarà intrasmissibile per atto tra vivi. L’Adesione all’organizzazione è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
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Art. 8 – Diritti e Doveri
La qualità di associato dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall’organizzazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento interno e per la nomina degli organi
direttivi dell’organizzazione; - ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ad essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di
legge; - a prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico –
finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali; - a votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha
diritto ad un voto. - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Gli associati sono tenuti: - all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; - al versamento annuale del contributo associativo.
Il contributo associativo dovrà essere determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata
dall’Assemblea Ordinaria, ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Il contributo associativo è
intrasmissibile e non rivalutabile, né rimborsabile.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i
quali possono avere solo voto consultivo, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
Art. 9 – Qualità di volontario
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale
attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
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Art. 10 – Recesso – Esclusione
La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
Il recesso dell’associato dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata nei confronti dell’associato:
a) che sia gravemente inottemperante alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’organizzazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’organizzazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’organizzazione.
Gli associati receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale per un
periodo superiore a quattro mesi, decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, dopo aver ricevuto l’avviso di
sanare la posizione, perderanno automaticamente la qualifica di associato senza necessità di delibera da
parte del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai destinatari, mediante
lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato rinnovo
dell’iscrizione annuale. L’associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli
addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente
dell’organizzazione chiedendo la convocazione, entro 60 giorni, dell’Assemblea Straordinaria per discutere di
tale provvedimento.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene
decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria
che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del
Collegio dei Probiviri. L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è
stata notificata la relativa delibera.
Art. 12 – Organi dell’organizzazione
Sono organi dell’organizzazione:
- a) L’Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L’Organo di Controllo (eventuale);
- e) L’Organo di Revisione (eventuale);
- f) Il Collegio dei Probiviri;
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.
Art. 13 – Assemblea degli Associati
L’assemblea degli associati è l’organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e le
deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano anche gli assenti o dissenzienti. Le
Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di
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esercizio dell’attività, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo
(nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli associati mediante una modalità
stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo associato
quali a puro titolo di esempio: l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms o telegramma, o firma per presa
visione della convocazione dell’Assemblea, in ogni caso almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
Art. 14 – L’Assemblea Ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di
controllo; - approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, dei componenti degli
organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione; - ratifica l’importo del contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta
richiesta scritta al Presidente dell’organizzazione, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei
Revisori dei Conti e da almeno un decimo degli associa
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non possono votare.
Di ogni assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea conservato
presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
Art. 15 – L’Assemblea di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’organizzazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla
nomina dei liquidatori e sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio
dei Probiviri.
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Art. 16 – In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda
convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorrono la presenza di almeno 3⁄4 degli associati ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine
del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio per cui
occorrerà il voto favorevole dei 3⁄4 degli associati.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e vota.
E’ possibile che l’assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede
e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che: - sia consentito al Presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al Presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione; - sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno; - vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e
il soggetto verbalizzante.
Art. 17 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o
dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso fra 3 e 7 membri eletti dall’Assemblea degli
associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail, sms o lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di cinque giorni
prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una
convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’organizzazione nei limiti di quanto
stabilito annualmente dall’Assemblea. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio
Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
b) condurre il Consultorio promuovendo le attività all’interno e all’esterno;
c) autorizzare l’espletamento delle attività dei consulenti familiari e degli specialisti, nonché dei collaboratori
che operano nel Consultorio, su proposta del Coordinatore, e ne disciplina l’attività;
d) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre il bilancio preventivo;
e) predisporre il Regolamento interno;
f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
g) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati, di cui agli art. 10 lettere a), b), c);
h) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Coordinatore per lo svolgimento
delle attività del Consultorio e il Coordinatore per la formazione;
i) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell’organizzazione;
l) affidare, con apposita delibera, incarichi speciali agli associati attivi;
m) stabilire il contributo associativo annuale;
n) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
o) curare gli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS previsto dalla normativa;
p) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’organizzazione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
Art. 19 – In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a
sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo poi deciderà in merito alla nuova
assegnazione delle cariche. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono
convocare entro 60 giorni l’Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Al conflitto
di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 20 – Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell’organizzazione. Il Presidente
convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di
tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 21 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017: - vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
8 - vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del
Codice del Terzo Settore . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo
e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.
ART. 22 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al
relativo registro.
Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri sarà nominato ogni tre anni dall’Assemblea Ordinaria. Può essere nominato Probiviro
un associato ed un non associato; non può essere nominato: - Colui che risulta aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della sua condotta;
- Colui che abbia, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell’organizzazione (collaboratore tecnico,
amministrativo, segretario, consigliere, revisore, ecc.).
Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a
maggioranza. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il
primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. Il supplente
rimarrà in carica fino alla conclusione del triennio in corso.
Art.24 – Al Collegio dei Probiviri spetta: - La tutela dell’attività del Consultorio;
- La conciliazione di controversie interne;
- L’interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno;
- Il parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità
amministrative; - Il parere consultivo in merito alla sussistenza di cause di impossibilità o grave difficoltà di funzionamento
degli organi; - Il parere consultivo in merito alla esclusione degli associati di cui all’art. 11 del presente Statuto;
- L’azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati (richiamo orale, sanzione scritta,
sospensione); - L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti attuativi da
parte degli associati e delle eventuali cause di incompatibilità dei medesimi;
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con decisione motivata ed eventualmente con una delle seguenti
sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze: - Sospensione dello status di associato fino ad un massimo di 12 mesi;
- Proposta di radiazione all’Assemblea degli associati;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del Codice del terzo
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settore. Il bilancio Sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto. - procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 25 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
! quote associative;
! contributi pubblici e privati;
! donazioni e lasciti testamentari;
! rendite patrimoniali;
! attività di raccolta fondi;
! rimborsi da convenzioni;
! ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 26 – Patrimonio dell’organizzazione - Il patrimonio dell’organizzazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale effettuato dai fondatori;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’organizzazione o che
potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; - da contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione
sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato
dagli aderenti.
Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di
utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per
lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 28 – Bilancio
I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono
redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 29 – Bilancio sociale
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È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 30 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1
del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Art. 31 – Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs.
117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’organizzazione.
Art. 32 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 33 – Responsabilità dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 34 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’organizzazione può essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole
di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli
associati determinando: - le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori; – il liquidatore a cui attribuire la
rappresentanza dell’organizzazione; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 36 – Libri sociali – trasparenza e pubblicità
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
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a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri
organi sociali;
d) il registro dei volontari.
Oltre alla tenuta regolare dei suddetti documenti, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e
trasparenza degli atti relativi all’attività, alle deliberazioni del Consiglio direttivo, alle deliberazioni
dell’assemblea degli associati con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati
per la consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo; chi desidera
avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 37 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 38 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere
incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data
al medesimo articolo ad opera dell’art. 5. sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di
efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti
con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto
l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
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